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Ufficio di mediazione dell’assicurazione malattie
CP 519
6002 Lucerna

Domande frequenti

Come ente indipendente fornisce consulenza agli assicurati e aiuta a chiarire malintesi. In caso di lamentele giustificate, interviene presso l’assicuratore malattie.

L’Ufficio di mediazione non è un’autorità di vigilanza. Esso non può impartire delle istruzioni alle casse malati. Non è un’istanza giudiziaria. Per questo motivo, i termini di prescrizione, di perenzione, giudiziari o amministrativi non vengono interrotti dal ricorso. La persona assicurata rimane responsabile per il rispetto di questi termini.

Gli assicurati che non sono assistiti da avvocati o altri rappresentanti professionali di parte possono rivolgersi all’Ufficio di mediazione. Se gli assicurati hanno un’assicurazione di protezione giuridica, l’Ufficio di mediazione si limita a fornire brevi informazioni iniziali.

Anche agli studi legali, ai broker assicurativi, ai fornitori di servizi, agli uffici fiduciari, ai servizi sociali e alle agenzie di riabilitazione dei debiti l’Ufficio di mediazione fornisce solo informazioni legali brevi e verbali.

  1. Nelle controversie tra un assicurato e la sua cassa malati in relazione all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal.
  2. In caso di divergenze relative all’assicurazione complementare ai sensi della LCA.
  3. In caso di problemi legati all’assicurazione d’indennità giornaliera secondo la LAMal o la LCA.
  1. Nelle controversie tra fornitori di prestazioni e pazienti.
  2. Per la revisione dei premi approvati dalle autorità.
  3. In caso di disaccordo tra uffici governativi e cittadini (ad esempio, in merito alla riduzione dei premi o prestazioni complementari).
  4. Nel caso di rami assicurativi che non hanno nulla a che fare con l’assicurazione malattie, anche se sono stati predisposti da una compagnia di assicurazione sanitaria e figurano nella stessa polizza assicurativa dell’assicurazione malattie (ad es. assicurazione mobilia domestica, responsabilità civile privata o sulla vita). In questi casi, è competente l’ufficio di mediazione dell’assicurazione privata e della Suva.
  5. Nelle controversie con altri assicuratori sociali (AI, LAINF, LPP, AM, ecc.).

L’Ufficio di mediazione non interviene nei casi, nei quali la cassa malati ha già emesso una decisione formale oppure dove è già pendente una procedura davanti al tribunale. Lo stesso vale, quando i media (giornali, televisione, radio, ecc.) sono già coinvolti in un caso. In tutte queste costellazioni, la mediazione non è più possibile.

I servizi dell’Ufficio di mediazione sono gratuiti per coloro che richiedono una consulenza. La fondazione, i membri del consiglio della fondazione, la mediatrice come pure i collaboratori non possono essere ritenuti responsabili per le attività di consulenza, informazione e mediazione dell’Ufficio.

La fondazione è finanziata tramite contributi annuali di tutti gli assicuratori malattie sociali svizzeri. L’imparzialità è garantita.